Home Page / Chi siamo / Statuto / Art.9 - Direttore

Art.9 - Direttore

  1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente sentita la Compagnia di San Paolo.
  2. Il Direttore ha la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ufficio Pio, si occupa della gestione delle risorse umane ed effettua un costante controllo delle attività e dei flussi economici. Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei registri e della contabilità dell’Ufficio Pio e conserva la relativa documentazione.
  3. Il Direttore assolve alle funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, provvede alla redazione dei verbali delle riunioni e ne cura la trascrizione sull’apposito registro: su designazione del Consiglio può farsi coadiuvare da altre persone.
  4. La durata dell’incarico, la posizione giuridica e il trattamento economico del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
  5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio Direttivo.