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Art.8 - Presidente

  1. Il Presidente, nominato dalla Compagnia di San Paolo, dura in carica per tre anni e scade con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del triennio; può essere riconfermato per due volte.
  2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell’Ufficio Pio di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.
  3. Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalle sue funzioni prima della scadenza, la Compagnia di San Paolo provvederà a sostituirlo tempestivamente: il Presidente così nominato resta in carica per il tempo residuo che sarebbe spettato al suo predecessore.
  4. Il Presidente:
    a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne stabilisce l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
    b) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore;
    c) verifica l’amministrazione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo da parte del Direttore, dello staff e dei Delegati;
    d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio Direttivo alla prima seduta dello stesso.
  5. Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolga le relative funzioni.