Art.6 - Consiglio direttivo
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Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di sette e un massimo di undici ivi incluso il Presidente, nominati dalla Compagnia di San Paolo, scelti tra le persone a più stretto contatto con le problematiche socio assistenziali.
1.bis Qualora non nominato tra i Consiglieri, il Presidente dell’Associazione Volontari Ufficio Pio San Paolo è invitato in via permanente alle adunanze del Consiglio Direttivo. - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del triennio; i suoi membri possono essere riconfermati per due volte.
- Qualora uno o più membri cessino per qualsiasi motivo dalla carica, la Compagnia di San Paolo provvederà a sostituirli tempestivamente: i membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio s’intende dimissionario e la Compagnia di San Paolo provvederà alle nuove nomine.
- Ai Consiglieri è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori.
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Al Consiglio Direttivo compete ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare di:
a) individuare gli indirizzi generali dell’Ufficio Pio redigendo poi apposito regolamento relativamente a tipologia e metodologia degli interventi;
b) nominare il Direttore;
c) deliberare sulla costituzione e composizione di eventuali Commissioni, composte anche da membri esterni del Consiglio Direttivo;
d) redigere e approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
e) deliberare, su proposta del Presidente, in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria;
f) conferire deleghe su materie particolari;
g) deliberare su modificazioni dello Statuto e in caso di estinzione dell’Ufficio Pio deliberare sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo art. 12.






