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Art.6 - Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di sette e un massimo di undici ivi incluso il Presidente, nominati dalla Compagnia di San Paolo, scelti tra le persone a più stretto contatto con le problematiche socio assistenziali.
    1.bis Qualora non nominato tra i Consiglieri, il Presidente dell’Associazione Volontari Ufficio Pio San Paolo è invitato in via permanente alle adunanze del Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del triennio; i suoi membri possono essere riconfermati per due volte.
  3. Qualora uno o più membri cessino per qualsiasi motivo dalla carica, la Compagnia di San Paolo provvederà a sostituirli tempestivamente: i membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio s’intende dimissionario e la Compagnia di San Paolo provvederà alle nuove nomine.
  4. Ai Consiglieri è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori.
  5. Al Consiglio Direttivo compete ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare di:
    a) individuare gli indirizzi generali dell’Ufficio Pio redigendo poi apposito regolamento relativamente a tipologia e metodologia degli interventi;
    b) nominare il Direttore;
    c) deliberare sulla costituzione e composizione di eventuali Commissioni, composte anche da membri esterni del Consiglio Direttivo;
    d) redigere e approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
    e) deliberare, su proposta del Presidente, in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria;
    f) conferire deleghe su materie particolari;
    g) deliberare su modificazioni dello Statuto e in caso di estinzione dell’Ufficio Pio deliberare sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo art. 12.