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Art.2 - Scopo

  1. L’Ufficio Pio ha come scopo l’intervento a favore di persone singole e/o nuclei familiari in situazione di difficoltà attraverso l’erogazione, diretta o indiretta, sia di sussidi economici sia di servizi socio – sanitari e assistenziali.
  2. In particolare l’attività dell’Ufficio Pio è rivolta a:
    a) sostenere le persone ed i nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico, attuando interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e promozione volti a rimuovere i fattori di esclusione sociale, ad accompagnare i percorsi di autonomia e di superamento delle difficoltà e a favorire la reintegrazione nel contesto socio-economico, anche in collaborazione con gli enti pubblici e con il privato sociale;
    b) concedere direttamente o indirettamente contributi economici o altre forme di sussidio e servizi a favore di persone e/o nuclei familiari indigenti o in condizioni di disagio sociale;
    c) realizzare direttamente o indirettamente progetti e iniziative che possano contribuire a migliorare le condizioni di vita di persone e/o di nuclei familiari in stato di vulnerabilità sociale;
    d) svolgere attività non profit collegate a lasciti e donazioni;
    e) realizzare interventi in grado di affrontare disagi di natura abitativa, attraverso azioni volte all’accoglienza delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà, anche amezzo della predisposizione e della gestione, diretta o indiretta, di apposite strutture;
    f) svolgere ogni altra attività sociale o assistenziale complementare a quella realizzata dalla Compagnia di San Paolo nello specifico settore.
  3. L’attività dell’Ufficio Pio si svolge nell’ambito della Regione Piemonte, con particolare riferimento all’area metropolitana torinese.
  4. Il Consiglio Direttivo dell’Ufficio Pio provvederà, con proprie deliberazioni, a stabilire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e dei servizi anche con riferimento ai requisiti dei beneficiari, nonché a stabilire le modalità di attuazione e di valutazione dei progetti e delle iniziative.
  5. L’attività di erogazione dei sussidi e di fornitura dei servizi (e le relative istruttorie) nonché l’attuazione dei progetti e delle iniziative di prevenzione e assistenza possono essere delegate a Enti esterni.
  6. L’attività dell’Ufficio Pio è realizzata sia tramite la struttura interna, sia tramite i Delegati, nominati dal Consiglio Direttivo, riuniti nell’Associazione Volontari Ufficio Pio San Paolo.
  7. L’Ufficio Pio non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.