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Art.11 - Bilancio-Avanzi di gestione

  1. L’esercizio finanziario dell’Ufficio Pio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
  3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l’anno successivo. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.
  4. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico – finanziaria dell’Ufficio Pio.
  5. La relazione che accompagna i bilanci deve, tra l’altro, illustrare la politica degli interventi.
  6. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Ufficio Pio e di quelle a esse direttamente connesse.
  7. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.