Art.11 - Bilancio-Avanzi di gestione
- L’esercizio finanziario dell’Ufficio Pio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
- Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l’anno successivo. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.
- Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico – finanziaria dell’Ufficio Pio.
- La relazione che accompagna i bilanci deve, tra l’altro, illustrare la politica degli interventi.
- Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Ufficio Pio e di quelle a esse direttamente connesse.
- E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.






